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STATUTO DI ASSOCIAZIONE


“FARRAGO APS”

 

Art. 1 – Denominazione e sede

 

E’ costituita un’Associazione che assume la denominazione “FARRAGO APS”.
L’associazione ha sede nel comune di Arezzo.
Il trasferimento della sede nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma
l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 – Scopo e attività istituzionali

 

L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di
una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo.

 

L’associazione in particolare intende:

 

- sviluppare un ambiente artistico-culturale sul territorio, che permetta dialogo e
scambio di idee e competenze, che permetta di fare esperienza diretta del "lavoro
arte";

 

- creare e gestire attività artistiche, culturali o ricreative di interesse sociale, anche
di produzione cinematografica indipendente per sperimentazione interna
all’organizzazione, al fine di valorizzare le risorse artistiche e umane del nostro
territorio;

 

- organizzare e gestire progetti di educazione, formazione e istruzione nel campo
dell'arte o tramite essa, anche in collaborazione con le scuole primarie e secondarie
di primo/secondo grado o con altre associazioni;
In particolare, per il raggiungimento dello scopo associativo, l’associazione si propone di:

 

- aggregare gli associati, artisti del territorio, tramite strutture digitali ( email e
broadcast )

 

- aggregare gli associati, artisti del territorio, tramite periodiche assemblee

 

- produrre a scopo di sperimentazione interna opere artistiche (cinematografiche,
fotografiche, letterarie, performative. teatrali) con gli associati

 

- promuovere l'attività svolta in funzione di una valorizzazione della dignità artistica

 

- offrire agli associati corsi di formazione professionali, laboratori pratici, gruppi di
lavoro e scambio

 

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in
particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, collettivi, gruppi, società o enti
aventi scopi analoghi o complementari o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria,
mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini nei limiti di quanto
previsto dal codice del terzo settore .
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale individuate
successivamente dal consiglio direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche
attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di
natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
pubblico.

 

Art. 3 – Associati

 

Il termine associati indica le persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di
lucro che, condividendo i principi emergenti del presente statuto, collaborano attivamente
e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che
ne sono l’esplicazione.
Il numero degli associati è illimitato.
Sono associati i fondatori dell’associazione e coloro che successivamente alla costituzione
vengono a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell’associazione che è
organizzata secondo il principio della democraticità della struttura e dell’assenza di
qualsiasi forma di discriminazione e si impegnano a far si che le attività vengano svolte nel
pieno rispetto dell’ambiente e dell’economia eco-sostenibile.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona
fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni
associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’associazione
mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo
Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto ad eleggere ed essere eletto negli organi associativi, a
partecipare alle attività della associazione ed alla consultazione dei libri e dei documenti
contabili dell’associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà
l’esame personale presso la sede dell’associazione con facoltà di farne copie ed estratti a
spese dell’associazione.

 

Art. 4 – Volontari

 

L’associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell’opera di
volontari.
Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’associazione o
dei progetti dell’associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I volontari sono iscritti, se non occasionali, in apposito Registro dei Volontari.

 

Art. 5 – Ammissione dell’associato

 

Chi vuole entrare a far parte dell’associazione ne fa’ domanda all’Organo Amministrativo
mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al
presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro
60 giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.
Il richiedente, al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda, può chiedere entro 60
giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza
successiva.
La quota associativa è intrasmissibile.

 

Art. 6 – Recesso, esclusioni e perdita della qualità di associato

 

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere
dall’associazione in ogni tempo, dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con
congruo preavviso, mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri la
prova dell’avvenuta recezione.
Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota
associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni
caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’associazione.

L’associato che sia venuto meno, in modo grave, ai propri doveri derivanti dal presente
Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun
associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo;
contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dal
ricevimento di detta deliberazione. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause
dell’esclusione, l’associato può essere riammesso.

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione

 

Sono organi dell’associazione:

 

a) l’Assemblea degli Associati;

 

b) L’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

 

c) Organo di Controllo.

 

Art. 8 - Assemblea degli Associati

 

A) Funzioni
L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il
Revisore;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono
domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

 

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o
in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio
sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la
necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora,
del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle
materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione
che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data
fissata per l’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica,
comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato
mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

 

C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera
quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione
dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore o
senza scopo di lucro è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi
associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante
speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato
può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che
l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

 

D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice
Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dall’Associato indicato dall’assemblea
stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata al Segretario
dell’associazione o, in sua assenza, da un Associato nominato dal Presidente
dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio
Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali
dell’Assemblea.

 

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare
svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno
esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere
l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire
ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti
nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le
riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in
audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel

 

verbale:

 

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli
intervenuti non personalmente presenti;

 

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti
nella riunione;

 

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e
trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti
il Presidente ed il verbalizzante.

 

E) Maggioranze

 

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati
aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
In assemblea straordinaria per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto e all’atto
costitutivo occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
In assemblea straordinaria per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento la
trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo
non hanno diritto di voto.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

 

A) Funzioni

 

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili
all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o
rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in
generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrattare con Banche e Istituti di credito,
con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad
evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI
(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),
Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato
all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il
compimento di atti o categorie di atti determinati.

 

B) Composizione

 

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici)
determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono
scelti fra gli associati persone fisiche o indicate dagli enti soci; durano in carica 3 (tre)
esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo

esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono
rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri
dell’associazione.
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di
giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice
Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri
provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è
avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’incarico.

 

C) Funzionamento

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle
materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso
garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni
prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un
preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i
componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale
convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti
l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in
audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel
verbale:

 

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli
intervenuti non personalmente presenti;

 

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti
compiuti nella riunione;

 

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e
trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il
Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul
Libro dei verbali del Consiglio.

 

D) Doveri dell’ufficio

 

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e
personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive
è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che
per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le
attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso
dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi;
verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il
diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori
dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394,
2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni
di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se
non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

 

Art. 10 - Presidente dell’Associazione

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle
deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a
terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

 

Art. 11 - Organo di Controllo

 

A) Funzioni

 

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina
un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in
sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre
esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

 

B) Composizione

 

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non
associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio
Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra
triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente
il Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 - Revisione legale dei conti

 

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un
revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i
suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 13 - Patrimonio dell’Associazione

 

A) Composizione

 

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà
dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi
patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di

attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali proventi da attività di raccolta
fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del
Codice del Terzo settore e da eccedenze di bilancio.

 

B) Funzione

 

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal
presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta,
di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati,
lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in
occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

 

Art. 14 - Bilancio

 

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre
all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di
Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di
proventi e oneri dell’Ente. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le
singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di
perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse da quelle istituzionali. In detta relazione si dà conto di eventuali
osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, verrà depositato
nell’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a cura del Consiglio
Direttivo.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet
gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui L’associazione deve
redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel
proprio sito internet il bilancio sociale .

 

Art.15 - Devoluzione

 

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo
Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente
Ufficio del Registro del Terzo settore e approvati dall’assemblea degli associati.

 

Art.16 - Norme di rinvio e disposizioni finali

 

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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